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Ecco l'elenco degli articoli della rubrica 'Diritto societario" del Portale della Comunità Montana Fontanabuona
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SANZIONI PENALI
IN TEMA DI RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE
NEI LUOGHI DI LAVORO
In attuazione della direttiva 199/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 1999 relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, è stato emanato il decreto legislativo 12 Giugno 2003 n. 233, in vigore dal 10 Settembre 2003, che ha apportato rilevanti modifiche alla Legge 626/1994 tramite l’introduzione del titolo VIII bis “Protezione da atmosfere esplosive”. In particolare, la nuova normativa prescrive le misure minime che il datore di lavoro deve adottare per la tutela della sicurezza e della salute di lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, vale a dire “di miscele con aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta” (nuovo art. 88-ter L. 626/94). Per quel che concerne l'ambito di applicazione, tra le attività rischiose sono previste anche i lavori sotterranei dove sono presenti od è prevedibile che si possano formare aree di atmosfere esplosive, nonché all'uso di veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (nuovo art. 88-bis L. 626/94). Non si applica tuttavia con riferimento alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche, all'uso di apparecchi a gas disciplinati dal DPR 661/1996, alla produzione, alla manipolazione, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o sostanze chimiche instabili, alle industrie estrattive disciplinate dal D.leg. 624/1996, nonché all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali valgono gli accordi internazionali (ADNR, ADN, ICAO, IMO). In particolare, il datore di lavoro deve adottare le misure tecniche o organizzative necessarie e prevenire la formazioni di tali atmosfere, valutando i relativi rischi specifici di esplosione e elaborando ed aggiornando un documento “sulla protezione contro le esplosioni” in cui vengono indicati i rischi individuati, le misure adeguate, i luoghi e le attrezzature di lavoro concepite, impiegate e mantenute in efficienza, nonché gli accorgimenti adottati per il loro impiego sicuro. Il Decreto legislativo in oggetto ha introdotto altresì uno specifico sistema sanzionatorio ad integrazione dell'art. 89 della L. 626/1994. In particolare, vengono previste cinque ipotesi di reato di natura contravvenzionale - nei confronti solamente del datore di lavoro e del dirigente - per le quali viene applicata la medesima pena, vale a dire l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da € 1549,00 a € 4131,00. Tali ipotesi consistono: 1. con riferimento a quelle attività per le quali non è possibile prevenire la formazione di atmosfere esplosive, qualora il datore di lavoro e il dirigente non evitino l'accensione di tali atmosfere o non attenuino gli effetti pregiudizievoli dell’eventuale esplosione; 2. con riferimento agli ambienti di lavoro dove possono svilupparsi atmosfere esplosive, qualora il datore di lavoro e il dirigente non strutturino gli stessi nel rispetto delle condizioni di lavoro in sicurezza, nonché qualora, in tali ambienti non vi siano mezzi tecnici adeguati che garantiscano un controllo durante la presenza dei lavoratori; 3. con riferimento all’ipotesi in cui nel medesimo luogo operino più imprese e nonostante ciascun datore di lavoro sia responsabile per le questioni sottoposte al suo controllo, qualora il datore di lavoro responsabile del luogo di lavoro e il suo dirigente non coordinino l’attuazione delle misure previste nel documento “sulla protezione delle esplosioni”; 4. con riferimento alle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, qualora il datore di lavoro e il dirigente non ripartiscano tali aree in zone individuate a seconda della frequenza e della durata della presenze delle medesime atmosfere (allegato XVbis, D. leg. 233/2003) con l'applicazione delle prescrizioni minime relative; 5. con riferimento alle installazioni elettriche in alcune aree come sopra classificate (zone 0, 1, 20, 21 dell'allegato XVbis), qualora il datore di lavoro e il dirigente non provveda a sottoporle a determinate e specifiche verifiche (previste dai capi III e IV del DPR 22.10.2001 n. 462). Si tratta di fattispecie di pericolo, procedibili d’ufficio, per la cui attribuzione al datore di lavoro e al dirigente non è necessario il verificarsi di evento dannoso (es. esplosione). Essendo le ipotesi di reato di cui sopra di natura contravvenzionale sono punibili sia se commesse dolosamente che colposamente e si prescrivono in tre anni – in quattro anni e mezzo, in caso di interruzione della prescrizione – dalla consumazione del reato. Essendo inoltre prevista una pena alternativa (arresto o ammenda), tali contravvenzioni beneficiano dell’eventuale concessione da parte del Giudice penale della oblazione ex art. 162 bis c.p. la quale comporta l’estinzione del reato mediante il pagamento della metà del massimo dell’ammenda. |
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